COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 25 a carico di : Sig. MANGARDI Vincenzo (Legale Rappresentante della società Pol. Sorianese) in violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della società POL. SORIANESE in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva ascritta al proprio dirigente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 27/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 25 a carico di : Sig. MANGARDI Vincenzo (Legale Rappresentante della società Pol. Sorianese) in violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della società POL. SORIANESE in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva ascritta al proprio dirigente. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento presso la Commissione Tesseramenti; sentito il presidente della società Pol. Sorianese, Mangardi Vincenzo; premesso che: - con nota del 25.01.2005 il Comitato Regionale Calabria ha richiesto alla Commissione Tesseramenti il giudizio di competenza in ordine alla regolarità del tesseramento del calciatore Cocciolo Domenico (nato il 16.08.1968) per il quale sono risultate, nella medesima stagione agonistica, sia la lista di trasferimento n.127058 del 20.09.2004 che ha dato origine al tesseramento dello stesso con la Polisportiva Sorianese, sia la richiesta di tesseramento n.123844 trasmessa il 16.10.2004 dalla Ass. Pro Loco Gerocarne; - che tale richiesta di giudizio ha avuto origine dalla lettera denuncia con la quale il calciatore in questione, svincolato d’ufficio dalla società Soriano Calcio (non iscritta al campionato di competenza), ha affermato di avere sottoscritto la sola richiesta di tesseramento in favore della Ass. Pro Loco Gerocarne; rilevato che la Commissione Tesseramenti: dal raffronto delle firme apposte sulle due richieste di tesseramento in questione con quella autenticata fornita dal calciatore, ha rilevato “l’apocrifia di quella apposta in calce alla lista di trasferimento in favore della Pol. Sorianese” riscontrando, in particolare, “la diversità delle dimensioni, dei tratti dei caratteri e della stessa sequenza della pressione grafica con i quali vengono indicati il nome ed il cognome”; con decisione pubblicata sul C.U. n.26/D del 13.05.2005 (trasmessa a questo Comitato in allegato alla nota prot. n.3925.18/97 CC/as del 24.05.2005), ha dichiarato la nullità del tesseramento del calciatore Cocciolo Domenico in favore della Pol. Sorianese e la validità della richiesta di tesseramento del medesimo calciatore in favore dell’Ass. Pro Loco Gerocarne; rilevato , altresì, che il suddetto provvedimento è da considerarsi definitivo non essendo stato inoltrato ricorso alla C.A.F. ai sensi dell’art.44, co.6, del C.G.S.; letto il deferimento a questa Commissione disposto dal Presidente del Comitato Regionale Calabria, con nota prot. ed/CD/Def n.18 del 16.06.2005, nei confronti di Mangardi Vincenzo, presidente della Pol Sorianese, e della società medesima; ritenuto, alla luce di quanto accertato dalla Commissione Tesseramenti, che i fatti oggetto d’esame integrino gli estremi della violazione contestata a carico: di Mangardi Vincenzo, in qualità di legale rappresentante della società Pol Sorianese, per avere prodotto, o quanto meno aver consentito di produrre, la lista di trasferimento del calciatore Cocciolo Domenico riportante la firma falsa, in violazione dell’art.1, co.1, del C.G.S.; della società Pol. Sorianese per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio presidente, ai sensi dell’art.2, co.4, del C.G.S.. In tale circostanza, infatti, rileva il comportamento posto in essere dal Mangardi, nella propria qualità di presidente - per quel fenomeno d’immedesimazione proprio della c.d. rappresentanza legale delle persone giuridiche - che determina l’immediata e diretta attribuzione dei risultati della propria azione alla società di appartenenza la quale, pertanto, dev’essere considerata quale autrice del fatto e soggiacere alle conseguenze disciplinari di questo; P.Q.M. irroga al presidente MANGARDI Vincenzo l’inibizione fino al 30 NOVEMBRE 2005 ed alla società POL. SORIANESE l’ammenda di €. 200,00
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