COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA CASTELFRANCI – SPORTING CLUB LIONI DEL 17/4/05
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA CASTELFRANCI – SPORTING CLUB LIONI DEL 17/4/05
Il G.S., letto il referto relativo alla gara in epigrafe, nonché il suo allegato, rileva che l’arbitro era costretto a sospendere definitivamente l’incontro al 37° del s.t., poiché scoppiava una violenta rissa che vedeva coinvolti i tesserati di entrambe le società e che direttore di gara non riusciva a sedare, nonostante la presenza dei Carabinieri e le espulsioni comminate. L’arbitro adottava il predetto provvedimento, onde preservare l’incolumità di tutti i giocatori ed alla luce della particolare animosità dei contendenti. Per tali motivi, visto l’art. 12 CGS.
DELIBERA
di sanzionare entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Inoltre, si commina un punto di penalizzazione ad entrambe le squadre per recidività in art. 12. Per provvedimenti a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.
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