COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AGROPOLI BRAD – GARA AGROPOLI BRAD / VILLA S.NICOLA DEL 14.5.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AGROPOLI BRAD – GARA AGROPOLI BRAD / VILLA S.NICOLA DEL 14.5.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità, essendo stato proposto, dalla società Agropoli Brad, in violazione dei termini abbreviati, relativi alle ultime quattro giornate di gara, così come statuito dal C.U. n. 171/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, come sancito all’art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, e dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società.
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