COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO R.U.S. VICO – GARA R.U.S.VICO/ JUVE AGEROLINA DEL 30.4.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO R.U.S. VICO – GARA R.U.S.VICO/ JUVE AGEROLINA DEL 30.4.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che esso è infondato. Invero, dal referto arbitrale, fonte di prova piena e privilegiata, con estrema chiarezza emerge la responsabilità del Boccia Massimo nell’aver attinto con uno sputo il direttore di gara, tant’è che sono precisati, in maniera dettagliata, sia le circostanze riferite all’accadimento, sia il grave comportamento assunto dal calciatore in parola, reo di aver minacciato gravemente un avversario, intimandogli di assumersi la paternità del gesto nei confronti dell’arbitro. Nello stesso referto vengono, altresì, riferite incontrovertibilmente le offese e le minacce rivolte a fine gara, dal medesimo calciatore, nei confronti del direttore di gara. Pertanto, in base alla descrizione puntuale e dettagliata dei fatti ascritti al Boccia, questa Commissione ritiene equa e proporzionata la sanzione inflitta in prime cure. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società.
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