COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LEONI POSTIGLIONE – GARA REAL VALLESELE/LEONI POSTIGLIONE DEL 7.5.05 – 2^ C.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO LEONI POSTIGLIONE – GARA REAL VALLESELE/LEONI POSTIGLIONE DEL 7.5.05 – 2^ C.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società I Leoni Postiglione per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Luongo Fabio, nato il 31.12.1977, della società Real Val Sele, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, il predetto calciatore, nel corso della gara Palomonte/Real Val Sele dell’1.5.2005, non veniva espulso, ma al termine della gara rivolgeva frasi offensive al direttore di gara e, conseguenzialmente, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con due giornate di squalifica, come dal C.U. n. 89 del 5.5.2005. Nella successiva gara, quella del 7.5.2005 contro I Leoni Postiglione, di cui al reclamo, il calciatore medesimo veniva impiegato dalla società di appartenenza, pur non avendone titolo, in quanto la decorrenza della sua squalifica, in quanto calciatore non espulso, è fissata dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., di sanzionare la società Real Valle Sele con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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