COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA COLLIANO – GARA SASSANO CALCIO / NUOVA COLLIANO DEL 7.5.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA COLLIANO – GARA SASSANO CALCIO / NUOVA COLLIANO DEL 7.5.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Nuova Colliano per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore La Rocca Francesco, nato il 5.8.1989, della società Sassano Calcio, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 23.5.05), risulta che il predetto calciatore era sprovvisto della relativa autorizzazione, ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., prevista per i calciatori infrasedicenni alla data di disputa della gara di riferimento. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso va accolto ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., di sanzionare la società Sassano Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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