COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT.ATRIPALDA – GARA SPORT. ATRIPALDA/ SPORT. MONTEFREDANE DEL 10.4.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT.ATRIPALDA – GARA SPORT. ATRIPALDA/ SPORT. MONTEFREDANE DEL 10.4.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società, rileva che esso è infondato. Invero, l’onere di mettere a disposizione gli assistenti dell’arbitro, nelle gare di Terza Categoria, è a carico delle due singole società e non del direttore di gara medesimo. Nella fattispecie, addirittura l’arbitro, avvedutosi dell’assenza dell’assistente, ha provveduto ad incaricare egli stesso uno dei calciatori in panchina. Questi ha assolto il compito per il primo tempo, ma si è disinteressato della funzione per il secondo tempo. La società non ha provveduto alla necessaria sostituzione, né alla segnalazione all’arbitro della mancata sostituzione. L’addebito per l’omissione, pertanto, non può essere ascritto a carico dell’arbitro ma, in via esclusiva, alla responsabilità della società. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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