COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BENEVENTO FUTSAL – GARA CSEN PENISOLA SORRENTINA / BENEVENTO FUTSAL DEL 21.5.2005 – C/5 SERIE C2 PLAY-OFF La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Benevento Futsal per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dei calciatori Castaldo Massimo, nato l’1.3.1978, De Vivo Francesco, nato il 21.8.1987, Castaldo Stefano, nato il 5.8.1982, della società Csen Penisola Sorrentina, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 23.5.05), risulta che i predetti calciatori sono regolarmente tesserati per la Csen Penisola Sorrentina da data antecedente il giorno di disputa della gara, ed esattamente il Castaldo M. dal 19.9.2003, De Vivo dal 29.11.2002, Castaldo S. dal 14.10.2004. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso e dispone incamerarsi la tassa, versata.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BENEVENTO FUTSAL – GARA CSEN PENISOLA SORRENTINA / BENEVENTO FUTSAL DEL 21.5.2005 – C/5 SERIE C2 PLAY-OFF La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Benevento Futsal per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione dei calciatori Castaldo Massimo, nato l’1.3.1978, De Vivo Francesco, nato il 21.8.1987, Castaldo Stefano, nato il 5.8.1982, della società Csen Penisola Sorrentina, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 23.5.05), risulta che i predetti calciatori sono regolarmente tesserati per la Csen Penisola Sorrentina da data antecedente il giorno di disputa della gara, ed esattamente il Castaldo M. dal 19.9.2003, De Vivo dal 29.11.2002, Castaldo S. dal 14.10.2004. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso e dispone incamerarsi la tassa, versata. La C.D., letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità, essendo stato proposto in violazione dei termini abbreviati, relativi alle ultime quattro giornate di gara, così come statuito dal C.U. n. 171/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania. Inoltre, il reclamo non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, come sancito all’art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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