COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL BELLIZZI – GARA CAMPANILE /FUTSAL BELLIZZI DEL 7.5.05 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 26 maggio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL BELLIZZI – GARA CAMPANILE /FUTSAL BELLIZZI DEL 7.5.05 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità, essendo stato proposto, dalla società Futsal Bellizzi, in violazione dei termini abbreviati, relativi alle ultime quattro giornate di gara, così come statuito dal C.U. n. 171/A della F.I.G.C. pubblicato in allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania. Inoltre, manca la ricevuta della raccomandata, comprovante la spedizione del reclamo alla controparte. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, come sancito all’art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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