COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA REAL MARZANO – ALTA IRPINIA DEL 29/5/05
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARA REAL MARZANO – ALTA IRPINIA DEL 29/5/05
Il G.S., letto il referto il referto di gara di cui in epigrafe; rileva che la società Alta Irpinia iniziava l’incontro schierando solo otto giocatori; rileva, altresì, che nel corso della gara un giocatore ospite per infortunio era costretto ad abbandonare il terreno di gioco; rileva, infine, che al 25’ del p.t. un altro giocatore ospite abbandonava il terreno di gioco, il direttore di gara, constatata la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite, visti gli artt. 12 e segg. CGS. Per tali motivi;
DELIBERA
di sanzionare la società Alta Irpinia della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
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