COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo Campionato di Prima Categoria GARA RESINA 1998 – S. ANASTASIA DEL 29/5/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo Campionato di Prima Categoria GARA RESINA 1998 - S. ANASTASIA DEL 29/5/05 Il G.S, letto il referto di gara; rileva che al 37° del s.t. l’assistente di parte della società S. Anastasia, in dissenso con l’operato dell’arbitro, apriva i cancelli di accesso al terreno di gioco consentendo l’ingresso di almeno 4 persone, tifosi del S. Anastasia; che gli stessi elementi minacciavano ed ingiuriavano sia l’arbitro che i giocatori della società Resina 1998, provocando una rissa generale tra i partecipanti; che, anche in presenza della forza pubblica a giudizio dell’arbitro non esistevano più le condizioni minime per garantire il prosieguo della gara. Per tali motivi visto l’art. 12 C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società S. Anastasia la perdita della gara con il punteggio di 0-3. Per i provvedimenti ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
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