COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA STELLA ROSSA VITULAZIO / ATL. AVERSA DEL 14/5/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA STELLA ROSSA VITULAZIO / ATL. AVERSA DEL 14/5/05 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che alla gara in epigrafe abbia preso parte il calciatore Stendardo Cesare, tesserato per la società Vitulazio, e non il calciatore Mauro Umberto, come indicato nella distinta della società Stella Rossa Vitulazio, al n. 5. Orbene, convocati i calciatori e l’arbitro a chiarimento è emerso che la persona indicata in distinta come Mauro Umberto era in realtà Stendardo Cesare. Dagli accertamenti esperiti è emerso che lo stesso Stendardo Cesare, non giocasse con la società di appartenenza, Vitulazio, dal mese di dicembre 2004. tale circostanza è stata confermata dallo stesso calciatore, presentatosi innanzi a questo Giudice, ed identificato regolarmente. Elemento fondamentale ai fini della identificazione della persona che ha preso parte alla gara è la statura dello stesso. Infatti l’arbitro riferiva di ricordare bene il calciatore che prese parte alla gara in quanto alto e magro. Il calciatore Mauro Umberto presentatosi innanzi a questo Giudice si presentava più basso del sig. Stendardo e dichiarava di essere alto 173 cm., ma, inoltre, riferiva circostanze relative alla gara del tutto errate, che fugano ogni dubbio sulla sua effettiva partecipazione alla gara; lo stesso infatti, riferiva che nessuna espulsione è stata effettuata dall’arbitro, che invece al 19° del s.t. provvedeva ad espellere l’allenatore della società Stella Rossa Vitulazio, Fusco Salvatore. Per tutto quanto su esposto in applicazione degli art. 12 CGS ed in accoglimento del reclamo; DELIBERA di infliggere alla società Stella Rossa Vitulazio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it