COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO PALOMONTE COMP. VALSELE – GARA ARCI POSTIGLIONE / PALOMONTE C. VALSELE DEL 14/5/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO PALOMONTE COMP. VALSELE – GARA ARCI POSTIGLIONE / PALOMONTE C. VALSELE DEL 14/5/05 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che alla gara in epigrafe abbia partecipato un calciatore diverso da quello identificato con il n. 10, D’ambrosio Vincenzo, della società Arci Postiglione. Orbene, convocati opportunamente l’arbitro ed il calciatore in questione emergeva senza ombra di dubbio che il calciatore D’Ambrosio Vincenzo, invitato dall’arbitro nell’intervallo della gara a presentarsi per una verifica sulla sua identità, lo stesso si dileguava, senza farsi riconoscere ed allo stesso tempo veniva sottratto il suo documento di riconoscimento dallo spogliatoio dell’arbitro. In tal modo, non potendo essere sostituito la gara proseguiva per il secondo tempo in dieci per la società Arci Postiglione. Vi è da aggiungere che senza alcuna giustificazione il calciatore D’Ambrosio Vincenzo, non si presentava innanzi a questo Giudice per gli opportuni accertamenti. Per tutto quanto su esposto in applicazione degli artt. 12 CGS e segg., in accoglimento del reclamo; DELIBERA di infliggere alla società Arci Postiglione la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.
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