COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA ALTAVILLA – POLVICA DEL 28/5/05
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA ALTAVILLA – POLVICA DEL 28/5/05
Il G.S., letto il referto arbitrale nonché l’allegato allo stesso, rileva la presenza della forza pubblica, si evidenzia che al 15° del s.t. veniva allontanato l’assistente di parte della società Polvica poiché minacciava l’arbitro. Al 30° del s.t. veniva allontanato l’A.A. di parte della società Altavilla poiché minacciava con la bandierina un calciatore avversario. A questo punto la maggior parte dei calciatori in campo davano luogo ad una rissa, scatenata dai giocatori De Rosa Giuseppe (Polvica) e D’Onofrio Pellegrino (Altavilla). A questo punto l’arbitro sospendeva definitivamente la gara poiché nonostante la presenza della forza pubblica proseguivano i contatti le minacce e le intimidazioni tra i vari calciatori. Per tutto quanto su esposto in applicazione degli artt. 12 CGS e seguenti;
DELIBERA
di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di comminare ad entrambe le società l’ammenda di € 100.00 per partecipazione a rissa. Per i provvedimenti nei confronti dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
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