COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA GARA ISTANZA DELLA SOCIETÀ MARIANO KELLER
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA
GARA ISTANZA DELLA SOCIETÀ MARIANO KELLER
Il G.S., letta l’istanza della società Mariano Keller intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda,a suo tempo inflitta alla stessa per mancanza della forza pubblica (C.U. n. 83 pag. 2077). Visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti, altresì, opportuni accertamenti, rileva che la ripetuta società non ha ottemperato alla disposizione di questo Comitato in subjecta materia, ed in particolare per non aver consegnato all’arbitro della gara, prima dell’inizio della stessa,copia della richiesta tempestivamente avanzata all’Organo di Polizia. (C.U. n. 25 pag. 381 del 28/9/04). Per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare la suddetta istanza.
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