COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo ATTIVITÀ AMATORI RECLAMO INTEROMODEO – GARA VAMES / INTEROMODEO DEL 14/5/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo ATTIVITÀ AMATORI RECLAMO INTEROMODEO – GARA VAMES / INTEROMODEO DEL 14/5/05 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto rileva che lo stesso nel merito è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che alla gara in epigrafe abbia partecipato un calciatore diverso rispetto a quello indicato al n. 3 nella distinta della società Vames, come Mauro Gennaro. Orbene esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’arbitro a chiarimento è emerso che lo stesso calciatore che ha preso parte alla gara è stato regolarmente identificato dall’arbitro prima della stessa. Ciò prova conferma anche nel fatto che lo stesso fu espulso dal direttore di gara, che lo riconosceva come Mauro Gennaro, regolarmente identificato. Nulla rileva pertanto l’assenza dello stesso calciatore, sebbene regolarmente invitato a presentarsi innanzi a questo Giudice, della certezza fornita dall’arbitro sulla identità dello stesso. Per ali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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