COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TAURASI – GARA TAURASI / PATERNOPOLI DEL 16.4.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TAURASI – GARA TAURASI / PATERNOPOLI DEL 16.4.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentita la società ed audito l’arbitro a chiarimenti, rileva che il reclamo è infondato. Invero, nelle suppletive dichiarazioni, rese a questa Commissione, il direttore di gara ha indicato con certezza che a colpirlo con un calcio allo stinco è stato il calciatore Di Pietro Prisco, precisando di essere sicuro della circostanza, in quanto lo stesso Di Pietro, in quel momento, si trovava di fronte a lui. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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