COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ARIENZO – GARA P.L.LUCUS LAURI / ARIENZO DEL 1.05.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ARIENZO – GARA P.L.LUCUS LAURI / ARIENZO DEL 1.05.05 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo della società Arienzo, rileva che esso è privo della ricevuta della raccomandata postale di spedizione dei motivi di reclamo alla società controparte, nonché risulta spedito oltre i termini di sette giorni dalla data di effettuazione della gara. Pertanto, essendo mancati due requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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