COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DINAMO MONTEMARANO – SAN FRANCESCO DEL 5/6/05
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA DINAMO MONTEMARANO – SAN FRANCESCO DEL 5/6/05
Il G.S., letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società San Francesco. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 NOIF ;
DELIBERA
di infliggere alla società San Francesco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 110.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società San Francesco di versare a favore della società Dinamo Montemarano la somma di € 80.00 quale indennizzo per il mancato incasso.
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