COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA JUVE CALCIO CASERTA – JUVE SAN PRISCO DEL 5/6/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA JUVE CALCIO CASERTA – JUVE SAN PRISCO DEL 5/6/05 Il G.S., letto il referto di gara di cui in epigrafe, rileva che la società Juve San Prisco iniziava l’incontro schierando nove giocatori; rileva, altresì, che nel corso della gara un giocatore ospite per infortunio era costretto ad abbandonare il campo; rileva, infine, che al 45’ del primo tempo altri due giocatori ospiti abbandonavano il terreno di gioco per cui il direttore di gara, constatata la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite, sospendeva definitivamente la gara. Visti gli artt. 12 e segg. CGS; per tali motivi; DELIBERA di sanzionare la società Juve San Prisco della perdita della gara con il punteggio di 0-3 acquisito sul campo. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
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