COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA GRANAROLO CALCIO – TERRACINA A.B. DEL 5/6/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA GRANAROLO CALCIO – TERRACINA A.B. DEL 5/6/05 Il G.S., letto il referto arbitrale preliminarmente rileva l’assenza della F.P. nonostante la rituale richiesta, rileva, altresì, che alla fine del primo tempo diversi tesserati della società Terracina A.B. si rendevano responsabili di grave minacce ai danni dell’arbitro che ciò nonostante riprendeva regolarmente la gara; rileva, inoltre, che al 42’ del s.t. il n. 7, sig. Brizzi Carlo, della società Terracina A.B. colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario ed a seguito di questo evento si scatenava una rissa che però vedeva i calciatori del Terracina A.B. aggredire quelli del Granarolo Calcio, infatti il n. 4, sig. Bava Giovanni, colpiva con uno schiaffo il dirigente del Granarolo, sig. Gaiangos Luigi intervenuto per riportare la calma; il n. 2, sig. Fiandra Bruno, del Terracina A.B. rincorreva e colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore della società Granarolo Calcio; a questo punto venendo a mancare le condizioni per assicurare un corretto svolgimento della gara, il direttore di gara la sospendeva definitivamente. Per tali motivi, letto l’art. 12 CGS; DELIBERA di infliggere alla società Terracina A.B. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 5-2, acquisito sul campo, nonché l’ammenda di € 200.00 per i fatti esposti. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara
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