COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA FRAGNETO L’ABATE – ATLETICO MONTEFALCONE DEL 5/6/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA FRAGNETO L’ABATE – ATLETICO MONTEFALCONE DEL 5/6/05 Il G.S., letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Atletico Montefalcone. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 N.O.I.F., DELIBERA di infliggere alla società Atletico Montefalcone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 110.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Atletico Montefalcone di versare a favore della società Fragneto L’Abate la somma di € 80.00 quale indennizzo per il mancato incasso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it