COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL QUADRELLE – GARA G.FERRINI / REAL QUADRELLE DEL 5.03.2005 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL QUADRELLE – GARA G.FERRINI / REAL QUADRELLE DEL 5.03.2005 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ascoltati la società, l’arbitro e l’assistente a chiarimenti, rileva che il reclamo è infondato. Anche dalle dichiarazioni suppletive dell’arbitro e dell’assistente, oltre che dagli atti ufficiali, nulla si evince riguardo un presunto lancio di pietre da parte dei tifosi del G.Ferrini nei confronti del portiere ospite. Anche in ordine al lamentato clima intimidatorio, che sarebbe stato perdurante per tutta la gara, deve rilevarsi che, nella circostanza, sia indiscutibilmente venuto meno – in particolare, per quel che concerne alcuni episodi – il rispetto per gli autentici criteri sportivi. Non si sono, tuttavia, verificati fatti che abbiano influito decisamente sullo svolgimento della gara. In via specifica, non si è registrata alcuna invasione di campo. Deve constatarsi che, anche a quel che si desume dal rapporto del Commissario di Campo, in particolare al termine della gara, la società ospitante si è resa responsabile di fatti che possono qualificarsi di vera inciviltà sportiva, ma che, proprio in quanto successivi allo svolgimento della gara, non possono essere considerati influenti sulla sua regolarità e, d’altro canto, sono stati adeguatamente sanzionati dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it