COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT NAPOLI FEMMINILE – GARA SPORT NAPOLI F. / CALCIOSMANIA DEL 21.5.05 – FEMMINILE SERIE C

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 9 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORT NAPOLI FEMMINILE – GARA SPORT NAPOLI F. / CALCIOSMANIA DEL 21.5.05 – FEMMINILE SERIE C La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentita personalmente la parte, assistita dal legale, la quale ha insistito nella richiesta di riduzione della sanzione in termini proporzionati all’effettivo comportamento della tesserata; tanto premesso, rileva: il direttore di gara ha redatto un supplemento di referto, nel quale ha riportato, con assoluta precisione e puntualità, sia il comportamento tenuto, nella circostanza, dalla calciatrice Capuozzo Giuseppina, sia quello della calciatrice Ferraiuolo Patrizia. Per ambedue, l’arbitro rilevava una “inaudita violenza”, ma, a carico della Ferraiolo, segnalava un’ulteriore aggressione nei confronti delle altre calciatrici. Il direttore di gara annotava anche, nello spirito informatore dei principi fondamentali della giustizia sportiva, che il gesto aveva generato, nell’occasione, la reazione del pubblico che, coinvolto emotivamente, si scagliava contro l’arbitro e, successivamente, contro gli stessi tifosi avversari, generando una condizione di reale pericolo, soprattutto in considerazione dell’assenza della Forza Pubblica. Alla luce di tali oggettivi rilievi, il comportamento della calciatrice Ferraiolo assume toni di assoluta gravità. Le motivazioni addotte a fondamento del reclamo hanno solo valore di argomentazione astratta, senz’altra valenza e senza alcuna possibilità di scalfire la precisione delle attestazioni del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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