COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA FONTANAROSA – ATLETICO MANOCALZATI DEL 11/6/05
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA FONTANAROSA – ATLETICO MANOCALZATI DEL 11/6/05
Il G.S., esaminato il referto arbitrale relativo alla gara indicata in oggetto: rileva che la società Atletico Manocalzati inizialmente schierava in campo nove giocatori; rileva, altresì, che nel corso della gara tre giocatori ospiti, per infortuni vari, abbandonavano il campo, per cui l’arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite. In applicazione degli artt. 12 e segg. CGS;
DELIBERA
di infliggere alla società Atletico Manocalzati la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-3 acquisito sul campo. Per i provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
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