COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA FRANCESCO GUARINI – PRETURO DEL 12/6/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA FRANCESCO GUARINI – PRETURO DEL 12/6/05 Il G.S., esaminato il referto arbitrale relativo alla gara indicata in oggetto, rileva che la società Francesco Guarini inizialmente schierava in campo dieci giocatori; rileva, altresì, che nel corso della gara quattro giocatori ospiti per infortuni vari, abbandonavano il campo per cui l’arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra ospite. In applicazione degli artt. 12 e segg. CGS; DELIBERA di infliggere alla società Francesco Guarini la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-6, acquisito sul campo, più un punto di penalizzazione in classifica per recidività in art. 12 CGS. Per i provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it