COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.S.LORENZO – GARA ATL.S.LORENZO / S.BIAGIO ARZANO DEL 28.5.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.S.LORENZO – GARA ATL.S.LORENZO / S.BIAGIO ARZANO DEL 28.5.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. Invero, dall’esame della documentazione di ufficio relativa alle singole gare, risulta che il calciatore Silvestro Antonio è stato espulso nel corso della gara del 18.5.2005, S. Biagio Arzano / Grumese, ed è stato squalificato per una gara. Egli non ha partecipato alla gara immediatamente successiva, quella del 22.5.2005, S. Biagio Arzano / Atl. Frattese, per cui ha scontato la squalifica. La sua partecipazione alla gara in esame, quindi, è legittima. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it