COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.S.LORENZO – GARA ATL.S.LORENZO / S.BIAGIO ARZANO DEL 28.5.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATL.S.LORENZO – GARA ATL.S.LORENZO / S.BIAGIO ARZANO DEL 28.5.05 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. Invero, dall’esame della documentazione di ufficio relativa alle singole gare, risulta che il calciatore Silvestro Antonio è stato espulso nel corso della gara del 18.5.2005, S. Biagio Arzano / Grumese, ed è stato squalificato per una gara. Egli non ha partecipato alla gara immediatamente successiva, quella del 22.5.2005, S. Biagio Arzano / Atl. Frattese, per cui ha scontato la squalifica. La sua partecipazione alla gara in esame, quindi, è legittima. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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