COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARTINO V.C. – GARA PUGLIANELLO / S.MARTINO V.C. DEL 28.5.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 16 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARTINO V.C. – GARA PUGLIANELLO / S.MARTINO V.C. DEL 28.5.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società S. Martino V.C. in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, così come statuito dal C.U. n. 171/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 76 del 17.3.2005 del C.R. Campania. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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