COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS BARRESE – GARA TERRACINA AB / VIRTUS BARRESE DELL’11.6.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS BARRESE – GARA TERRACINA AB / VIRTUS BARRESE DELL’11.6.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto della società Virtus Barrese per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Fiandra Bruno, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il predetto calciatore, sul C.U. n. 102 del 9.6.2005, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con sette giornate di squalifica, per comportamenti violenti posti in essere nel corso della gara del 5.6.2005. Il Fiandra, nella successiva gara dell’11.6.2005, veniva impiegato dalla propria società, pur non avendone titolo. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso va accolto, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., per cui la società Terracina AB va sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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