COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE IANNONE FRANCESCO – GARA ISOLA DI PROCIDA/PIEDIGROTTA DEL 14.5.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE IANNONE FRANCESCO – GARA ISOLA DI PROCIDA/PIEDIGROTTA DEL 14.5.2005 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è parzialmente fondato. Invero, indiscutibile appare la dinamica degli eventi, con precisione riportata dall’arbitro in referto. In particolare, risulta che lo Iannone, dopo aver sbagliato un rigore, ha colpito con un pugno un avversario e con un calcio lo stesso arbitro, cui dava anche dei pizzichi sul braccio. A giudizio della Commissione, tuttavia, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare commisurata per eccesso, in quanto deve opportunamente tenersi conto del particolare momento di pressione psicologica cui era stato sottoposto lo Iannone. Pertanto, equa e proporzionata risulta la sanzione della squalifica fino al 14.09.2007 ed in tal senso va parzialmente riformata l’impugnata decisione del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA in parziale riforma dell’impugnato provvedimento del Giudice Sportivo, di ridurre a tutto il 14.09.2007 la squalifica inflitta al calciatore Iannone Francesco; ordina restituirsi la tassa, versata.
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