COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANACAPRI – GARA ISOLA PROCIDA / ANACAPRI DEL 19.2.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 23 giugno 2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANACAPRI – GARA ISOLA PROCIDA / ANACAPRI DEL 19.2.2005 – 2^ CAT. La C.D. letto il reclamo, viti gli atti ufficiali, letta la relazione depositata dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., sentito nuovamente il rappresentante della società reclamante, rileva: le indagini accurate e puntuali, condotte dall’Ufficio competente, non consentono di revocare ulteriormente in ragionevole dubbio, le affermazioni esposte nel referto arbitrale, al di là della documentazione versata in atti. L’arbitro della gara Isola di Procida / Anacapri del 19.2.2005 ha esposto, con dovizia di particolari e con assoluta certezza: a) che egli aveva consegnato una copia (la quarta) della distinta di gara, consegnata dalla società Isola di Procida prima dell’inizio della gara ad una persona – non identificata –, qualificatasi come speaker, priva di qualsiasi sottoscrizione; b) che, prima che fosse effettuato il riconoscimento, il dirigente accompagnatore della società Isola di Procida aveva avvertito l’arbitro della sopraggiunta indisponibilità del calciatore Mattera Filippo, n. 9, e che, previa autorizzazione, si era proceduto a cancellare dalla distinta il nome del calciatore infortunato e a sostituirlo con il calciatore Onorato Salvatore al quale era stato assegnato il n. 15; che era stato aggiunto, in distinta, il calciatore Nappa Maurizio, al quale era stato assegnato il n. 9; c) che egli aveva proceduto, successivamente, ad attenta identificazione dei calciatori e a sottoscrivere le distinte; d) che, nel corso del secondo tempo, il calciatore Onorato Salvatore, n. 15, era subentrato al calciatore Nappa Maurizio, n. 9; e) che Mattera Filippo non aveva partecipato alla gara; f) che le distinte delle due compagini erano state da lui consegnate dopo circa venti minuti dalla fine della gara, su espressa richiesta delle due società, che avevano formulato la richiesta medesima solo in quel momento; g) che la firma apposta su una delle due copie, in possesso della società Anacapri, quella esattamente immune da correzioni, non è autentica. Tutte le circostanze sono state puntualmente confermate dalle deposizioni dei sigg.ri Palumbo Alessandro, Mattera Filippo, Nappa Maurizio, Intartaglia Nicola, Lubrano Lavadera Biagio, Ambrosino Michele, Muro Luigi e Doretto Giovanni ed hanno trovato riscontro oggettivo nei referti fotografici esibiti e versati in atti. Solo parzialmente e, per certi versi contraddittoriamente, sono state contestate da Paturzo Gennaro e Auricchio Vincenzo. La sottoscrizione, risultante in calce alla distinta esibita dalla società reclamante, priva di correzioni, appare palesemente diversa da quella apposta sulla distinta corretta, ufficialmente riconosciuta dall’arbitro. Alla luce di tutti gli elementi di giudizio acquisiti, e riconosciuto al referto arbitrale il rango probatorio assegnato dal Codice di Giustizia Sportiva, la Commissione Disciplinare, preso atto del comportamento dell’arbitro che, per mancata osservanza scrupolosa del Regolamento, ha consentito alla società Anacapri un tentativo di strumentalizzazione del possesso illecito di una copia irrituale della distinta della società Isola di Procida, per tentare di conseguire un indebito profitto; P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo avanzato dalla società Anacapri e di confermare integralmente le decisioni del Giudice Sportivo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.ordina la trasmissione di copia della presente delibera al Comitato Regionale Campania dell’Associazione Italiana Arbitri, per gli eventuali provvedimenti di competenza; ritenuto antisportivo il comportamento della società Anacapri, per l’uso di distinta contraffatta, infligge alla società medesima l’ammenda di € 500/00 ed al presidente, sig. Lardaro Antonio, per averne consentito l’utilizzazione da parte di tesserati, l’inibizione per anni uno.
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