COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO REAL CAPODIMONTE RECLAMO CALCIATORE ARTIGLIERE GIULIO RECLAMO CALCIATORE BOCCHETTI MAURIZIO RECLAMO CALCIATORE GIORDANO VINCENZO RECLAMO CALCIATORE GUADAGNO DIEGO ANTONIO RECLAMO ALLENATORE IMPERATORE BRUNO GARA GRANAROLO / REAL CAPODIMONTE DEL 7.5.2005 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO REAL CAPODIMONTE
RECLAMO CALCIATORE ARTIGLIERE GIULIO
RECLAMO CALCIATORE BOCCHETTI MAURIZIO
RECLAMO CALCIATORE GIORDANO VINCENZO
RECLAMO CALCIATORE GUADAGNO DIEGO ANTONIO
RECLAMO ALLENATORE IMPERATORE BRUNO
GARA GRANAROLO / REAL CAPODIMONTE DEL 7.5.2005 – 2^ CAT.
La C.D., letti i reclami, visti gli atti ufficiali, sentito personalmente il procuratore che ne ha fatto espressa richiesta, in via preliminare, la riunione al fascicolo contenente il preavviso di reclamo avanzata alla società Real Capodimonte dei fascicoli relativi ai reclami dei sigg.: Imperatore Bruno, in qualità di allenatore della società Real Capodimonte; dei calciatori Giordano Vincenzo, Guadagno Diego Antonio, Artigliere Giulio e Bocchetti Maurizio, per la connessione evidente, in considerazione della contestualità dei fatti e dell’appartenenza di tutti i calciatori coinvolti alla stessa società Real Capodimonte. Rileva, altresì, in via preliminare che la società Real Capodimonte pur avendo preannunciato il reclamo non ha presentato, a tutt’oggi, alcun atto per cui devesi ritenere il comportamento quale rinuncia. Sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che egli ha confermato quanto riportato nel referto, sottolineando che il comportamento aggressivo dei tesserati è stato differenziato, senza tuttavia indicare in modo esatto e dettagliato la gravità effettiva dei singoli gesti ed atti. Resta, dunque, confermata la responsabilità di ognuno dei singoli reclamanti, sentiti in dibattimento attraverso il comune legale di fiducia. In una valutazione obiettiva, tenuto conto anche dell’indeterminatezza risultata dall’audizione dell’arbitro, in ordine ai singoli comportamenti, questa Commissione Disciplinare ritiene equa una sia pur contenuta riduzione delle sanzioni a carico dei reclamanti, con le eccezioni riferite all’allenatore, sig. Bruno Imperatore, per il quale l’inibizione fino al 7.10.2005, atteso anche il suo ruolo di educatore, appare assolutamente conforme all’infrazione commessa (spintoni ed ingiurie nei confronti dell’arbitro) ed al calciatore Giordano Vincenzo, considerata la particolare gravità del suo gesto; P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo preannunciato dalla società Real Capodimonte, disponendo di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società;
di rigettare i ricorsi presentati dal sig. Bruno Imperatore e dal calciatore Giordano Vincenzo, disponendo l’incameramento delle relative tasse, ognuna delle quali versata in € 65,00;
di accogliere gli altri tre reclami, riducendo come segue le sanzioni: Artigliere Giulio, Bocchetti Maurizio e Guadagno Diego Antonio, fino a tutto il 28.02.2007; dispone la restituzione delle tre relative tasse reclami, ognuna delle quali versata in € 65,00.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO REAL CAPODIMONTE RECLAMO CALCIATORE ARTIGLIERE GIULIO RECLAMO CALCIATORE BOCCHETTI MAURIZIO RECLAMO CALCIATORE GIORDANO VINCENZO RECLAMO CALCIATORE GUADAGNO DIEGO ANTONIO RECLAMO ALLENATORE IMPERATORE BRUNO GARA GRANAROLO / REAL CAPODIMONTE DEL 7.5.2005 – 2^ CAT."