COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R.C. – A CARICO PRESIDENTE A.S. LACCO AMENO E DELLA SOCIETÀ A.S. LACCO AMENO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R.C. – A CARICO PRESIDENTE A.S. LACCO AMENO E DELLA SOCIETÀ A.S. LACCO AMENO La C.D., con riferimento all’atto notificato al Presidente della società A.S. Lacco Ameno, nella persona del sig, Luigi Monti, nonché della stessa società A.S. Lacco Ameno, a seguito e di conseguenza della richiesta del sig. Presidente del C.R. Campania., con il quale veniva contestata la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. al presidente e la violazione dell’art.2, comma 4, C.G.S. alla società, per avere il presidente di quest’ultima usato espressioni lesive della dignità e del decoro del Comitato Regionale e dell’A.I.A., nel contenuto della nota inviata il 28.4.2005; visti gli atti del fascicolo di ufficio e sentito personalmente il sig. Luigi Monti, che ne ha fatto richiesta, osserva: tutte le motivazioni esposte dal sig. Monti in ordine alla circostanza particolare evocata, non possono giustificare l’atteggiamento osservato nell’occasione, che risulta non consono ai principi di lealtà e correttezza prescritti dall’art. 1 C.G.S. Tenuto comunque conto della personalità del sig. Monti, nonché del ravvedimento del sig. Monti medesimo, apparso autentico; P.Q.M. DELIBERA di confermare la sussistenza dei presupposti della violazione ascritta al Presidente ed, oggettivamente, alla società A.S. Lacco Ameno e, tenuto conto delle circostanze valutabili, solamente sotto il profilo della attenuazione, per l’effetto infligge al Presidente della società sig. Luigi Monti la sanzione della inibizione fino al 31.12.2005 ed alla società A.S. Lacco Ameno l’ammenda di € 1.000/00.
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