COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PROMOZIONE JUVENTINA CIRCELLO, REAL SAN SOSSIO E PRO CALCIO S.TOMMASO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 30 giugno 2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PROMOZIONE JUVENTINA CIRCELLO, REAL SAN SOSSIO E PRO CALCIO S.TOMMASO
La C.D., visto l’atto notificato alle società Juventina Circello, Real San Sossio e Pro Calcio San Tommaso, con il quale, su richiesta del sig. Presidente del C.R. Campania, è stato contestato alle società di promozione, la mancata partecipazione al Campionato Regionale Juniores, al quale sono tenute a norma dell’art. 58, comma 1, N.O.I.F.; sentito personalmente il rappresentante della società Pro Calcio San Tommaso, che ne ha fatto espressa richiesta, mentre le altre società sono risultate assenti; letti gli atti del fascicolo d’ufficio, osserva: diversamente dalle società Juventina Circello e Real San Sossio, che non hanno affatto partecipato al Campionato Regionale Juniores, la società Pro Calcio San Tommaso ne è stata esclusa all’ultima gara per quarta rinuncia. In proposito non è risultata conforme al vero la dichiarazione del rappresentante comparso innanzi alla Commissione, perché la gara del 25.4.2005 non era l’ultima di campionato ma solamente la penultima, come pubblicato sul C.U. n. 85 del 21.4.05. In ogni caso, non risulta formalizzata utilmente presso il Comitato la richiesta di differimento della gara da parte della società, sulla quale incombe l’onere della diligenza. La sanzione dell’esclusione per quarta rinuncia, dunque, è regolare e comporta la responsabilità della società per violazione della norma di cui all’art. 58, comma 1, N.O.I.F. Pertanto, nella diversità dei comportamenti e nella conseguentemente differenziata gravità della violazione, la C.D.
DELIBERA
di infliggere a ciascuna delle due società Juventina Circello e Real San Sossio la sanzione di € 2.500/00 di ammenda; alla società Pro Calcio San Tommaso l’ammenda di € 1.000/00, integrativa rispetto alle precedenti ammende, relative alle singole rinunce a gare.
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