COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 25/05/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA CALCIO CASTENASO 1933 per presunta irregolarità gara SESTO IMOLESE – CALCIO CASTENASO del 15.5.2005 – XV^ giornata di ritorno
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 25/05/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA CALCIO CASTENASO 1933
per presunta irregolarità
gara SESTO IMOLESE – CALCIO CASTENASO del 15.5.2005 – XV^ giornata di ritorno
Il reclamo proposto dal CALCIO CASTENASO 1933 non può essere preso in esame in quanto, benché
richiesta da questa C.D. con telefax in data 17.5.2005, non è stata prodotta la prova della trasmissione della copia alla
controparte, come prescritto dagli artt.29 comma 5 e 42 comma 1 del C.G.S., venendo così meno anche la possibilità di
valutare se, nei confronti della controparte, siano state eventualmente osservate le disposizioni di cui dalla circ.171/A della
F.I.G.C., datata 22.2.2005, recepita dal C.U.n. 40 del C.P. di Bologna, datato 21.4.2005 (“Per i procedimenti di prima
istanza avanti la C.D. gli eventuali reclami , a norma dell’art.42, comma 3 del C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla
data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al
versamento della relativa tassa”). La Commissione, conseguentemente, visto l’art.29 commi 5 e 9 del C.G.S., dichiara
inammissibile il reclamo proposto dal CALCIO CASTENASO 1933 e dispone per l’addebito della tassa, non versata..
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