COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.MALAGUTI LEONARDO avverso squalifica per 4 giornate delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 18.5.2005 gara SANT’AGOSTINO – COMACCHIO LIDO del 15.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.MALAGUTI LEONARDO avverso squalifica per 4 giornate delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 18.5.2005 gara SANT’AGOSTINO – COMACCHIO LIDO del 15.5.2005 Il sig.MALAGUTI LEONARDO, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il provvedimento affermando di non aver messo una mano al petto dell’arbitro “e le offese erano rivolte esclusivamente al calciatore della squadra avversaria che mi aveva fatto un fallo che poteva compromettere la mia integrità fisica. Da li la mia richiesta di ammonire il calciatore avversario reo del fallo subito, ma dallo stesso arbitro non avvalorata. Arbitro con il quale ho sempre collaborato durante la gara in questione”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.MALAGUTI, capitano dell’U.S.Comacchio Lidi, dopo aver subito un fallo chiedeva l’ammonizione del calciatore avversario ed all’invito a calmarsi, gli appoggiava la mano destra sul petto, spostandolo di un passo, e gli rivolgeva una frase offensiva e scurrile, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.MALAGUTI LEONARDO. Dispone per l’incameramento della tassa versata.
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