COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA S.SPORTIVA BAGNESE avverso squalifica per 7 giornate calc.PIPPI NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 dell’11.5.2005 gara TROPICAL CORIANO – BAGNESE dell’8.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA S.SPORTIVA BAGNESE avverso squalifica per 7 giornate calc.PIPPI NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 dell’11.5.2005 gara TROPICAL CORIANO – BAGNESE dell’8.5.2005 La S.SPORTIVA BAGNESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato dichiarando che è vero che “il calc.PIPPI ha avuto un comportamento scorretto, ma è anche vero che era al limite dell’esasperazione perché il direttore di gara non lo ha mai tutelato in quanto il suo diretto avversario è ricorso anche con pugni pur di fermarne la sua foga agonistica. Considerando che l’episodio è avvenuto dopo l’ennesimo fallo subito e che la tensione emotiva era altissima in quanto gara importante per la zona retrocessione”, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che, dopo un contrasto nell’area di rigore della squadra avversaria che non lo vedeva coinvolto, il calc.PIPPI si avvicinava all’arbitro, gli afferrava con una mano il braccio destro protestando con veemenza e rivolgendogli un epiteto offensivo. Mentre l’arbitro stava estraendo il taccuino per annotarne l’espulsione, glielo faceva cadere di mano e, dopo l’espulsione, usciva dal terreno di gioco applaudendo ironicamente la decisione; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 7 giornate del calc.PIPPI NICOLA. Dispone per l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it