COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA UNIONE CALCIO CASALESE avverso squalifica per 3 giornate calc.OUARRAK HICHAM, per 4 giornate calc.TERRERA DANIEL e calc.SEBASTIANI MATTEO, ammenda di € 100 per mancanza foza pubblica delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 18.5.2005 gara CALCIO CASALESE – POVIGLIESE del 15.5.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
RECLAMO PROPOSTO DA UNIONE CALCIO CASALESE
avverso squalifica per 3 giornate calc.OUARRAK HICHAM, per 4 giornate calc.TERRERA DANIEL e
calc.SEBASTIANI MATTEO, ammenda di € 100 per mancanza foza pubblica
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 18.5.2005
gara CALCIO CASALESE – POVIGLIESE del 15.5.2005
L’UNIONE CALCIO CASALESE ricorre avverso i provvedimenti di cui all’oggetto dichiarando che “se a fine
gara sono state rivolte frasi irriguardose o minacciose al Direttore di Gara, queste erano sicuramente dettate da pesante
scoramento dato dal risultato, con conseguente retrocessione nella categoria inferiore e dal fatto che questo risultato sia
stato determinato da un calcio di rigore in un primo tempo non concesso dall’arbitro, ma poi assegnato su segnalazione del
suo collaboratore. Si fa presente che i comportamenti dei sopra citati calciatori sono stati assolutamente di carattere verbale
senza nessun atto o contatto fisico nei confronti del direttore di gara e dei suoi collaboratori. Per quanto riguarda la
mancanza di forza pubblica, questa era sicuramente presente con una pattuglia dei Carabinieri e una dei Vigili Urbani, che si
sono allontanati a fine gara, ravvisando situazione di tutta tranquillità”. Chiede una riduzione delle sanzioni
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante l’ammenda di € 100 non può essere presa in esame, ai
sensi dell’art.41 comma 3 lett. d) (“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari non
superiori a € 150 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione e prima categoria
e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile), parte che, conseguentemente viene dichiarata
inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che, al termine della gara : 1) il calc.OUARRAK
rivolgeva all’arbitro ripetute espressioni offensive; 2) il calc.TERRERA, capitano dell’Unione Calcio Casalese, urlava in faccia
all’arbitro ripetute frasi offensive, scurrili e minacciose; 4) il calc.SEBASTIANI rivolgeva all’arbitro frasi offensive, minacciose
ed allusive ad una condotta di gara parziale;
- valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado;
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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