COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TORNEO TEKNO PAV RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PERSICETANA CALCIO avverso squalifica al 31.12.2005 calc.DE SANTIS PIETRO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 44 del 18.5.2005 gara FUSIGNANO – PERSICETANA del 13.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 01/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TORNEO TEKNO PAV RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PERSICETANA CALCIO avverso squalifica al 31.12.2005 calc.DE SANTIS PIETRO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 44 del 18.5.2005 gara FUSIGNANO – PERSICETANA del 13.5.2005 L’A.S.PERSICETANA CALCIO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che il calc.DE SANTIS, originario del Sud, ma che vive a San Giovanni in Persicelo, ragazzo “sanguigno poiché vede la squadra, crede nel gruppo, ha visto un suo compagno colpito da un avversario in maniera brutale: un fallo grave che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere sanzionato pesantemente, invece è stato solo dato un giallo. DE SANTIS ha protestato con l’arbitro, l’arbitro ammoniva DE SANTIS per le proteste. Ma PIERO, ragazzo del sud dei bassi napoletani, non può accettare che l’arbitro non capisca e protesta ancora. Quello di PIERO è un modo errato di ragionare. L’arbitro lo espelle per doppia ammonizione”. “DE SANTIS ha sentito troppo l’ingiustizia che veniva perpetrata e dopo aver subito l’espulsione si avvicinava alla panchina della propria squadra, colpendola con un calcio : è la rabbia che ha sfogato senza fare danno a nessuno. Si dice che abbia sputato contro l’arbitro, senza colpirlo. Se DE SANTIS avesse avuto l’intenzione di offendere l’arbitro, lo avrebbe colpito con lo sputo, ma nel significare il suo rammarico per l’accaduto e nel manifestare il suo profondo pentimento, assicura che non aveva nessuna intenzione di offendere l’arbitro in alcun modo, né tantomeno di sputargli contro”. Nel presentare le scuse del calciatore, chiede un drastica riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti : 1) ha confermato integralmente il referto originario, dal quale si evince che il calc.DE SANTIS, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, gli indirizzava un epiteto offensivo e nell’allontanarsi colpiva con un calcio la panchina della propria squadra, sputava verso l’arbitro, senza colpirlo e gli rivolgeva espressioni di minaccia; 2) ha precisato che al momento dello sputo il giocatore si trovava a circa 5/6 metri di distanza dalla sua persona; - valutato che, anche in relazione alle precisazioni fornite dall’arbitro, che il comportamento, pur deprecabile, messo in atto dal calc.DE SANTIS, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.9.2005 la squalifica del calc.DE SANTIS PIETRO.
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