COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 ultimo del 22/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VADESE avverso squalifica al 17.5.2010 calc.DALL’OLIO MASSIMO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 44 del 14.5.2005 gara MINERBIO – VADESE del 14.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 ultimo del 22/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VADESE avverso squalifica al 17.5.2010 calc.DALL’OLIO MASSIMO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 44 del 14.5.2005 gara MINERBIO - VADESE del 14.5.2005 L’U.S.VADESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che, dopo aver subito un fallo da un avversario, non rilevato, il calc.DALL’OLIO protestava e l’arbitro gli esibiva il cartellino rosso; “a questo punto il DALL’OLIO si avvicinava troppo all’arbitro il quale, forse intimorito, l’allontanava con una manata al volto. Il DALL’OLIO reagiva sproporzionatamente e tenta di agguantare l’arbitro, non riuscendoci perché trattenuto dal nostro capitano e dal vice; riusciva però a sferrare un calcio, che raggiungeva l’arbitro nella parte posteriore. Il DALL’OLIO veniva subito allontanato dal campo e l’arbitro riprendeva il gioco per alcuni istanti, poi sospendeva la partita non essendoci più le condizioni per portarla a termine. Si precisa che il DALL’OLIO è un giovane particolarmente emotivo e con problemi comportamentali, ma nel corso dell’annata sportiva non aveva mai manifestato particolari eccessi, se non normali ammonizioni”. “L’episodio in oggetto è purtroppo ingiustificabile, tuttavia la società chiede, nei limiti del possibile, una sanzione più ridotta per non allontanare del tutto il giovane dalla società e dai campi sportivi, evento quanto mai destabilizzante”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a seguito di una decisione tecnica, il calc.DALL’OLIO gli rivolgeva una frase offensiva e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, lo stesso calciatore, avvicinatoglisi, con movimento improvviso, allungando il braccio destro lo prendeva per il collo. L’arbitro, cercando di divincolarsi, allontanava con una mano il braccio del giocatore, che lo colpiva con un forte calcio alla coscia destra, procurandogli un acuto dolore, che lo costringeva a sospendere la gara; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica al 17.5.2010 del calc.DALL’OLIO MASSIMO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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