COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 ultimo del 22/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA TORNEO PARMEGGIANI RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.BATTISTINI STEFANO, calc.A.C.MONZUNO avverso squalifica all’1.6.2006 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 46 del 2.6.2005 gara MONZUNO – CA’ DE’ FABBRI del 26.5.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 ultimo del 22/06/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA TORNEO PARMEGGIANI RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.BATTISTINI STEFANO, calc.A.C.MONZUNO avverso squalifica all’1.6.2006 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 46 del 2.6.2005 gara MONZUNO – CA’ DE’ FABBRI del 26.5.2005 Il sig.BATTISTINI STEFANO, tess.A.C.MONZUNO, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato dichiarando : “al termine della gara Monzuno – Cà de’ Fabbri del 26.5.2005, dirigendomi negli spogliatoi, ho calciato il pallone soltanto a causa della rabbia e della delusione per la sconfitta, dichiaro inoltre che il mio gesto non è stato premeditato, ritenendo, fra l’altro, di non avere colpito nessuno, tanto meno il direttore di gara”. “Sono convinto di avere compiuto un gesto sbagliato e per questo voglio porgere le mie scuse, ho 29 anni, sono nel pieno della carriera agonistica e non riesco ad immaginarmi senza calcio giocato. Confido quindi nella giustizia sportiva”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario e gli allegati, ha precisato che, al termine della gara, nello spazio adiacente gli spogliatoi, il calc.BATTISTINI, da una distanza di circa due metri, raccolto il pallone che era a terra, lo calciava volontariamente con forza verso di lui, colpendolo alla coscia sinistra, causandogli dolore e rossore; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica all’1.6.2006 del calc.BATTISTINI STEFANO. Dispone per l’incameramento della tassa versata.
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