COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/5/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PIANSANO – VIGNANELLO
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/5/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
PIANSANO - VIGNANELLO
Visto il rapporto arbitrale, nel quale si evidenzia che al 30 del s.t. , la Societa Vignanello, che si era presentata con 8 calciatori, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle NOIF e pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 5-1 a favore della squadra Piansano;
Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società Vignanello;
Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. e 53 comma 2 delle N.O.I.F.;
Si decide:
di infliggere alla Società Vignanello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-5 (miglior risultato conseguito sul campo).