COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/5/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA BASILICA SAN LORENZO – ANTICOLI CORRADO
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/5/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
BASILICA SAN LORENZO - ANTICOLI CORRADO
Preso atto che la gara in epigrafe non é stata disputata per assenza della Società Anticoli Corrado.
Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, e pertanto, ai sensi di quanto esposto nel C.U. n° 1 del 1.7.2004 deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;
Visto l'art.53 comma 2 delle NOIF;
Si decide:
a) di infliggere alla Società Anticoli Corrado la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica;
b) di comminare alla stessa l'ammenda di euro 110,00 (I rinuncia) (sanzione raddoppiata ai sensi di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficia le n. 1 del 1.7.2004).