COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/5/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PIAN DUE TORRI – LANUVIO CAMPOLEONE

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/5/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PIAN DUE TORRI - LANUVIO CAMPOLEONE Preso atto che la gara in epigrafe non e' stata disputata per assenza della Societa' Lanuvio Campoleone. Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione i n merito, e pertanto, ai sensi di quanto disposto nel C.U. n. 1 del 1- 7-2004, deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; Visto l'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.; Si decide: a) di infliggere alla Societa' Lanuvio Campoleone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonche' la penalizzazione di un punto in classifica; b) di comminare alla stessa l'ammenda di euro 110,00 (prima rinuncia) (sanzione raddoppiata ai sensi di quanto pubblicato sul C.U. n. 1 del 1-7-2004).
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