COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASTELCHIODATO AVVERSO L’AMMENDA DI € 600,00 COMMINATA CON IL COMUNITATO UFFICIALE N. 36 DEL 26.5.2005 COMITATO PROVINCIALE DI ROMA. GARA STELLA AZZURRA – CASTELCHIODATO DEL 21.5.2005 – CAMPIONATO UNDER 21.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASTELCHIODATO AVVERSO L’AMMENDA DI € 600,00 COMMINATA CON IL COMUNITATO UFFICIALE N. 36 DEL 26.5.2005 COMITATO PROVINCIALE DI ROMA. GARA STELLA AZZURRA – CASTELCHIODATO DEL 21.5.2005 - CAMPIONATO UNDER 21. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; udito l’Arbitro in sede di supplemento di referto; rilevato preliminarmente che il direttore di gara ha precisato che in campo non vi erano calciatori di colore ed accertato che la società Stella Azzurra ed il suoi calciatori non hanno alcun collegamento esplicito od implicito con la religione ebraica; osservato pertanto che le espressioni gravemente ingiuriose di contenuto razzistico addebitate ai sostenitori della reclamante non sono state rivolte direttamente ad un particolare calciatore a cagione della sua razza o della sua religione ma sono state usate genericamente nei confronti dei calciatori avversari come espressione ingiuriosa; rilevato che, come già più volte affermato dalla Commissione Disciplinare, l’esibizione di bandiere o simboli politici, non direttamente collegabili a movimenti esaltanti la discriminazione razziale, non determinano l’applicazione delle particolari sanzioni che reprimono i comportamenti discriminatori, e che tra tali simbologie non rientra la croce celtica, impropriamente usata da taluni gruppi ultras senza alcun concreto riferimento politico o religioso; ritenuta la sanzione impugnata, alla luce delle considerazioni sopra riportate, troppo afflittiva, stante il concreto comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante che, pur mettendo in atto una serie di intemperanze, non hanno sconfinato in gesti di violenza consumata nei confronti dei calciatori avversari e dell’Arbitro; DELIBERA Di ridurre l’ammenda comminata alla società Real Castelchiodato da € 600,00 ad € 200,00. La tassa reclamo va restituita.
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