COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL MONTALTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LUPIDI MAURO SINO AL 31-12-2009 PUBBLICATA SUL COM. UFF. 97 DEL 5-5-2005 DEL C.R. LAZIO. GARA TARQUINIA CALCIO 1929 – MONTALTO CALCIO del 1-5-2005. CAMPIONATO 2^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL MONTALTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LUPIDI MAURO SINO AL 31-12-2009 PUBBLICATA SUL COM. UFF. 97 DEL 5-5-2005 DEL C.R. LAZIO. GARA TARQUINIA CALCIO 1929 – MONTALTO CALCIO del 1-5-2005. CAMPIONATO 2^ CATEGORIA. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; udita, come da richiesta la società reclamante ed il tesserato; sentito l’Arbitro in sede di audizione diretta; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione assunta in quanto il calciatore Lupidi non avrebbe colpito l’Arbitro con un pugno alla nuca, pur avendo partecipato all’assembramento creatosi intorno allo stesso profferendo insulti; ritenuto altresì che la reclamante fa presente che l’Arbitro avrebbe escluso di essere stato colpito in risposta ad una precisa domanda formulata dal personale della Polizia di Stato intervenuto sul posto e non avrebbe utilizzato le cure di sanitari intervenuti con un’ambulanza sul campo per soccorrere un calciatore infortunato; osservato che il direttore di gara, sentito per le vie brevi a supplemento, ha dichiarato di non nutrire alcun dubbio sull’identità del calciatore che lo ha colpito con un pugno alla nuca in quanto, giratosi prontamente riconosceva il calciatore Lupidi che ritraeva il pugno appena dopo aver sferrato il colpo ed ha altresì precisato di aver escluso con il personale della Polizia di Stato di voler sporgere denuncia contro chicchessia e non già di non aver subito colpi e di non aver richiesto l’intervento di sanitari in quanto il colpo era stato di media intensità e dopo un momentaneo dolore non aveva subito altre conseguenze tanto che, dopo la doccia, era scomparso qualsiasi sintomo anche di indolenzimento; ritenuto pertanto che la responsabilità del calciatore Lupidi è pienamente dimostrata ma che la sanzione irrogata appare eccessiva stante l’assenza di conseguenze per l’Arbitro e le modalità concrete del gesto; DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione irrogata al calciatore Lupidi Mauro (Montalto Calcio) dal 31-12-2009 al 30-4-2008. La tassa reclamo va restituita.
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