COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. DILETTANTISTICA AMOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 75,00 E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 12.5.2005 (Gara: AMOR POTRUENSE – URBETEVERE del 7.5.2005 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. DILETTANTISTICA AMOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 75,00 E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 12.5.2005 (Gara: AMOR POTRUENSE – URBETEVERE del 7.5.2005 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  udita, come da richiesta, la Società interessata;  considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili;  che, in effetti, la gara del 30.4.2005, già indicata nella lista degli incontri consegnata alla Questura di Roma, fu rinviata, come noto, per l’aggravarsi delle condizioni di salute del Pontefice, sicchè il mancato rinnovo della richiesta di Forza Pubblica può ricondursi ad una involontaria dimenticanza;  che, non essendo stata effettuata la verifica preventiva dello stato del veicolo (non risulta infatti compilato il relativo verbale di constatazione) e non avendo l’arbitro denunciato alcun danno, nel momento in cui il Dirigente accompagnatore gli ha restituito le chiavi, non può ritenersi comprovato con certezza che i danni lamentati siano stati effettivamente arrecati allorquando l’autovettura si trovava parcheggiata all’interno dell’impianto sportivo; DELIBERA  di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda da € 75,00 a € 50,00, e revoca l’obbligo di risarcimento danni a carico della A.S. DILETTANTISTICA AMOR PORTUENSE.  La tassa reclamo va restituita.
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