COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA SPES OLIMPICA ROMANA – SPES POGGIO FIDONI DELL’11.5.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA SPES OLIMPICA ROMANA – SPES POGGIO FIDONI DELL’11.5.2005 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA. La reclamante lamenta con rituale impugnazione che il competente Giudice Sportivo abbia omologato il risultato acquisito sul campo nella gara in epigrafe. A suo dire il direttore di gara, a seguito di gravi intemperanze messe in atto dai calciatori locali che avevano causato la sospensione dell’incontro per circa un quarto d’ora aveva espresso ai calciatori della reclamante la decisione di aver proseguito la gara pro-forma onde evitare più gravi incidenti. Ciò premesso richiedeva l’applicazione a carico della squadra avversaria della punizione sportiva della perdita della gara. Il reclamo è inammissibile. Infatti i reclami avverso il regolare svolgimento delle gare debbono essere preceduti dal preannuncio telegrafico di reclamo entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara ed inoltrati entro sette giorni al giudice di primo grado. Non può darsi luogo a reclamo avverso il risultato della gara in secondo grado, innanzi alla disciplinare, in quanto l’omologazione del risultato non è più prevista e non costituisce quindi decisione del Giudice di primo grado impugnabile in secondo grado. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo SPES OLIMPICA ROMANA - SPES POGGIO FIDONI 1-1 La tassa reclamo va incamerata.
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