COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 16 GIUGNO 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.C. ARSOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2006 A CARICO DEL CALCIATORE GIAMPIERO NANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 1^.6.2005 (Gara: ARSOLI – DELLE VITTORIE del 28.5.2005 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 16 GIUGNO 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.C. ARSOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2006 A CARICO DEL CALCIATORE GIAMPIERO NANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 1^.6.2005
(Gara: ARSOLI – DELLE VITTORIE del 28.5.2005 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
con il Comunicato Ufficiale del 1^.6.2005 il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 31.5.2006 il calciatore GIAMPIERO NANNI perché afferrava l’arbitro per il giubbetto della divisa, strattonandolo e causandogli uno strappo al taschino.
Con il reclamo in esame, l’ARSOLI seppur non negando sostanzialmente i fatti, afferma che il tutto si è verificato casualmente, era solo intenzione del calciatore evitare l’estrazione del cartellino rosso.
Secondo l’avviso di questa Commissione è sufficiente, per confermare la sanzione inflitta al calciatore, che lo stesso sia intervenuto sulla persona dell’arbitro con non poca violenza afferrando lo stesso per la divisa e strattonandolo più volte fino al punto di danneggiarla;
Tanto premesso e ritenuto questa Commissione Disciplinare;
DELIBERA
di respingere il reclamo e di confermare la squalifica fino al 31.5.2006 inflitta al calciatore GIAMPIERO NANNI.
La tassa di reclamo va incamerata.
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