COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 30/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. VIRTUS ARDEA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE RIVERA GIAMPIERO FINO AL 26-5-2010 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA E PUBBLICATA SUL C.U. N. 36 DEL 26-5-2005. GARA SAN GORDIANO – VIRTUS ARDEA PLAY OFF 3^ CATEGORIA.
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 120 del 30/06/2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA U.S. VIRTUS ARDEA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE RIVERA GIAMPIERO FINO AL 26-5-2010 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA E PUBBLICATA SUL C.U. N. 36 DEL 26-5-2005. GARA SAN GORDIANO – VIRTUS ARDEA PLAY OFF 3^ CATEGORIA.
La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo in epigrafe e sentito il calciatore come da richiesta;
rilevato che la reclamante non contesta sostanzialmente gli occorsi, pur sminuendo la violenza del gesto addebitato al calciatore e le conseguenze subite dal Direttore di Gara;
osservato che l’Arbitro, a seguito del violento pugno subito dal calciatore incolpato, subiva apprezzabili conseguenze fisiche pur limitate in una prognosi di cinque giorni s.c.;
ritenuto peraltro che, pur nella violenza manifestata, il gesto del calciatore si è esaurito in un unico contesto temporale ed in un singolo gesto pur diretto al volto;
considerato pertanto che può disporsi la revoca della preclusione nella permanenza dei ranghi federali, come da costante giurisprudenza della Commissione che connette tale sanzione a conseguenze fisiche particolarmente gravi per il Direttore di Gara od una reiterazione di gesti violenti sia nel medesimo contesto temporale od in contesti diversi;
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo revocando la proposta di preclusione dalla permanenza nei ranghi federali confermando la squalifica sino al 26-5-2010.
La tassa reclamo va restituita.
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